L’OPERATORE TECNICO NEL PROCESSO PENALE |
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Le figure professionali coinvolte nell’esecuzione delle attività tecniche di Polizia Giudiziaria sono esclusivamente 2, e più specificatamente:
AGENTI ED UFFICIALI DI P.G. La figura dell’agente e dell’ufficiale di P.G. è espressamente definita e riconosciuta dall’ art. 57 del C.P.P. Per brevità e a grandi linee, inseriamo nel contesto di questo argomento i soggetti appartenenti a quelle Amministrazioni dello Stato le quali, per ragioni dei compiti istituzionali devoluti, si trovano a necessitare delle sopra citate attività, Nel dettaglio: L’ARMA DEI CARABINIERI LA GUARDIA DI FINANZA LA POLIZIA DI STATO IL CORPO FORESTALE DELLO STATO Gli uffici interforze preposti a determinate attività (D.I.A. , D.C.S.A. ecc...) L’AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA Con l’Art. 348 comma 4° del C.P.P. si disciplina e riconosce la figura dell’Ausiliario di P.G. il quale in scenari eventuali, col proprio ausilio, sopperisce a quelle necessità di carattere prettamente tecnico delle quali la Polizia Giudiziaria può trovarsi al momento sprovvista. Art. 348 comma IV°: “La Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.” Come sancito dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi atto compiuto dall’Ausiliario di P.G. nelle sue funzioni, è da considerarsi un atto stesso della Polizia Giudiziaria”, esso assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed opera sotto la direzione ed il controllo della P.G. I requisiti per svolgere tale Pubblica Funzione sono:
I requisiti in dettaglio, in analogia con la figura del Consulente Tecnico del Giudice, si evincono dagli Art. 69 – 73 delle Norme di Attuazione del C.P.P. All’Ausiliario di Polizia Giudiziaria, è fatto divieto di:
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