L’OPERATORE TECNICO NEL PROCESSO PENALE PDF Stampa E-mail

 

 Le figure professionali coinvolte nell’esecuzione delle attività tecniche di Polizia Giudiziaria sono esclusivamente 2, e più specificatamente:

 
  1. Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria
  2. Ausiliari di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’Art. 348 comma 4° del C.P.P.
 

AGENTI ED UFFICIALI DI P.G.

 

La figura dell’agente e dell’ufficiale di P.G. è espressamente definita e riconosciuta dall’ art. 57 del C.P.P.

Per brevità e a grandi linee, inseriamo nel contesto di questo argomento i soggetti appartenenti a quelle Amministrazioni dello Stato le quali, per ragioni dei compiti istituzionali devoluti, si trovano a necessitare delle sopra citate attività,

 

Nel dettaglio:

 

L’ARMA DEI CARABINIERI

LA GUARDIA DI FINANZA

LA POLIZIA DI STATO

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Gli uffici interforze preposti a determinate attività (D.I.A. , D.C.S.A. ecc...)

  

L’AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

  

Con l’Art. 348 comma 4° del C.P.P. si disciplina e riconosce la figura dell’Ausiliario di P.G.  il quale in scenari eventuali, col proprio ausilio, sopperisce a quelle necessità di carattere prettamente tecnico delle quali la Polizia Giudiziaria può trovarsi al momento sprovvista.

Art. 348 comma IV°: “La Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.”

Come sancito dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi atto compiuto dall’Ausiliario di P.G. nelle sue funzioni, è da considerarsi un atto stesso della Polizia Giudiziaria”, esso assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed opera sotto la direzione ed il controllo della P.G.

 

I requisiti per svolgere tale Pubblica Funzione sono:

 
  • Speciali competenze tecniche
  • Assenza di condanne
  • Maggiore età
  • Nessuna interdizione
  • Nessuna misura di sicurezza e prevenzione
  • Nessun interesse nel procedimento
  • Non essere stato cancellato da Albo Professionale
 

I requisiti in dettaglio, in analogia con la figura del Consulente Tecnico del Giudice, si evincono dagli Art. 69 – 73 delle Norme di Attuazione del C.P.P.

 All’Ausiliario di Polizia Giudiziaria, è fatto divieto di:  
  • Rifiutare la propria opera           (art. 328 c.p.)
 
  • Rivelare il segreto di ufficio        (art. 326 c.p.)