Sentenza n°11654 Telecamere in bagno pubblico, servizio di osservazione di P.G. - Legittimità - Sussitenza PDF Stampa E-mail

 

SENTENZA N. 11654 UD.16/11/2005 - DEPOSITO DEL 04/04/2006

 

INDAGINI PRELIMINARI – SERVIZIO DI OSSERVAZIONE DI P.G. – INSTALLAZIONE DI TELECAMERE IN UN BAGNO PUBBLICO – LEGITTIMITA' - SUSSISTENZA.

 

 

Affrontando una dibattuta questione, la Corte ha stabilito che un bagno di un pubblico esercizio non può essere considerato ''luogo di privata dimora”, da identificarsi invece, oltre che nella abitazione, in ogni luogo in cui la persona svolge le sue funzioni essenziali di vita e di relazione o che assolve ad analoghe funzioni, lavorative, professionali o di altra natura (come lo studio o lo svago), con carattere di stabilità, in modo da giustificare la medesima tutela costituzionalmente garantita. Così decidendo, la Corte ha ritenuto legittimo il servizio di osservazione effettuato dalla P.G. in un bagno pubblico. Va rammentato che, sul dibattuto tema della legittimità delle videoriprese nei luoghi di privata dimora, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite (cfr. informazione provvisoria del 28 marzo 2006, secondo cui l'effettuazione delle "riprese visive" di immagini nei suddetti luoghi deve essere autorizzata con provvedimento congruamente motivato dell' Autorità giudiziaria).

 

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