STATUTO R.I.T.P.G. Stampa

TITOLO I

DENOMINAZIONE FINALITA’, FUNZIONI

 

DENOMINAZIONE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - DURATA

Art. 1 .E’ costituito l'Ente associativo denominato “Repvbblica Italiana Tecnici di Polizia Giudiziaria” siglabile R.I.T.P.G.

Art. 2. L’Ente ha sede legale in Cecina (LI), e ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3. L’Ente è libero, apolitico, apartitico, non confessionale e non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

FINALITA’ DELL’ENTE  ASSOCIATIVO

Art. 4. L’Ente Associativo si pone come scopo statutario ed attività istituzionale: 
• promuovere iniziative di ricerca tecnologica, scientifica e di intervento Tecnico/Operativo nell’ambito delle discipline criminalistiche, investigative e della sicurezza per le Forze Militari, di Polizia e di Informazione e Sicurezza dello Stato Italiano;
• realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza tecnica e scientifica ai propri membri;
• promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale, ricreativo, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto professionale sociale e culturale al tempo libero e lavorativo dei propri membri, promuovere ai cittadini (in particolare ai giovani) i principi dell'amore patrio, di legalità, rispetto e fiducia nei confronti delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate e delle istituzioni tutte;
• favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, tecniche, fisiche ed artistiche dei Membri, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale anche attraverso riconoscimenti di vario titolo alle Istituzioni ed ai soggetti particolarmente distintisi sotto il profilo istituzionale, umano e sociale. 
• promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i membri associati.

Per raggiungere i propri fini sociali l’Ente potrà:
• svolgere attività scientifiche, tecniche, operative, culturali, sportive, formative e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi; (Le Attività Tecniche ed Operative saranno svolte esclusivamente dagli Operatori di Polizia dello Stato nonché dagli Ausiliari da questi nominati  ai sensi dell’Art. 348 comma IV° C.P.P.)
• svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale senza fine di lucro complementari agli scopi primari dell’Ente/Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri appartenenti.
Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci membri. L’Ente potrà istituire sedi operative secondarie, con deliberazione dell'Organo Direttivo, sul territorio nazionale ed estero, determinando competenze e strutture. Le sedi secondarie saranno coordinate da un responsabile locale appartenente ai Membri Speciali od Ordinari. Ogni attività ed iniziativa delle sedi periferiche dovrà essere sottoposta dal responsabile locale preliminarmente all'Organo Direttivo che, mediante delibera, fornirà gli standard tecnici ed organizzativi.

Previa delibera del Direttivo, portare aiuto a favore dei soci che abbiano urgenti e gravi esigenze personali e/o familiari ;

Migliorare ogni assistenza morale, informativa in generale e ricreativa a favore degli iscritti. L’Associazione si adopera affinché le sia data la possibilità di effettuare, con i suoi associati qualificati o con personale qualificato esterno, dei corsi di aggiornamento per  rappresentanti delle Forze di Polizia dello Stato nonché di qualificazione o quant’altro ritenuto utile per la riqualificazione, preparazione ed aggiornamento di tutti gli Operatori di Polizia Giudiziaria .

Organizza, a tal fine, su base territoriale dei centri di assistenza per l’orientamento e la formazione aperti a tutti coloro i quali vogliano intraprendere un’attività culturale apolitica secondo i richiamati principi della cooperazione e della mutualità.

Contribuire alla sensibilizzazione delle Istituzioni e delle Forze Politiche in ordine alle problematiche che incontrano gli operatori del settore ed i cittadini nella gestione organizzativa e politica dei loro compiti;

Contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso un opera d’ordine culturale e sociale in particolar modo all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

Promuovere attività e scambi culturali tra le Polizie delle varie Nazioni;

Prendere accordi con gli organi istituzionali e con le Associazioni di categoria per organizzare e reclutare, tra gli iscritti, volontari per la tutela dell’ambiente , soccorso pubblico, calamità naturali, svolgendo un opera istruttiva di protezione civile;

Svolgere un’azione culturale tesa a riaffermare il valore primario della persona; affermare l’importanza fondamentale della serietà e competenza professionale ai fini della funzionalità sociale;

Promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità educative insite nella famiglia, nella scuola, nella globalità stessa del contesto sociale, per aiutare ciascun individuo a conoscere e a realizzare la propria personalità;

Garantire agli associati e alle rispettive famiglie, assistenza morale e materiale nelle forme  ritenute utili a tal fine;

La raccolta di ogni documentazione e l’elaborazione dei dati statistici relativi alle finalità che l’Associazione persegue.

 

 R.I.T.P.G  potrà svolgere anche altre attività connesse a quelle indicate nello statuto:

 

- avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti territoriali e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge e promuoverne la conoscenza tra gli associati;

- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiane, straniere ed internazionali aventi scopi affini all’Associazione.

Al fine di realizzare pienamente la proprie finalità l’Associazione promuove la nascita di una rivista e di un sito internet che pubblicizza le proprie iniziative culturali, finalizzate alla soluzione di problemi degli operatori ed alla valorizzazione dei fini istituzionali nei confronti dei cittadini e delle Forze dell’Ordine. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le cui finalità culturali e sociali  coincidano con i fini professionali degli operatori di Polizia Giudiziaria.

Membri

Art. 5. Chiunque può iscriversi a R.I.T.P.G. per sostenerne gli ideali i progetti e gli scopi.

Possono essere Membri Ordinari dell’Ente, gli Operatori di Polizia Giudiziaria dipendenti della Pubblica Amministrazione che presentino domanda all'Organo Direttivo, gli Operatori che prestino regolare servizio in una delle strutture nazionali eroganti servizi ed attività ausiliarie di Polizia Giudiziaria, che siano in possesso dei requisiti assicurativi, assistenziali, tecnici, etici e morali previsti dalla legge, presentando domanda di ammissione all'Organo Direttivo, frequentando il corso e sostenendo con profitto l'esame finale;

Possono altresì essere Membri Ordinari dell’Ente tutti i dipendenti appartenenti ad amministrazioni pubbliche e private che per la natura delle proprie competenze professionali, risultino di fondamentale importanza agli scopi generali dell’Ente.

Tra i Membri Ordinari e Fondatori, viene scelto dall’Organo Direttivo il Direttore Operativo dell’Ente che ha la funzione di coordinare tutte le attività tecniche, scientifiche ed operative in favore delle Istituzioni Pubbliche.

La figura del Direttore Operativo è compatibile allo stesso tempo con quella di ciascun membro dell’Organo Direttivo compreso il Presidente.        

 


I membri si dividono in:


• Membri simpatizzanti. Sono nominati dall'Organo Direttivo tra tutti coloro che presentano domanda semplice anche tramite registrazione on-line. Non acquisiscono il diritto al rilascio della tessera ma usufruiscono dei servizi dell’Ente previo pagamento (se richiesto) della relativa quota sociale. Resta facoltà dell'Organo Direttivo confermare la loro qualità di membri entro trenta giorni dall’iscrizione. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

• Membri ordinari. Oltre ai soggetti di cui all'Art. 5 possono essere nominati Membri Ordinari dall'Organo Direttivo i membri simpatizzanti aventi particolari requisiti che presentano apposita domanda in base a specifiche competenze scientifiche, tecniche ed operative possedute, che frequentino il corso e sostengano con profitto l'esame finale. Hanno diritto al rilascio della tessera personale di riconoscimento ed alle dotazioni tecniche previste per l'espletamento dei servizi Istituzionali. Hanno diritto al voto.
• Membri onorari. Sono nominati dall'Organo Direttivo scelti tra i personaggi che si sono dimostrati particolarmente benemeriti nei confronti dell’Ente e dello Stato. Non hanno diritto di voto in Assemblea. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Membri onorari può essere revocata in ogni momento dall'Organo Direttivo.
Le quote associative sono stabilite di anno in anno dall'Organo Direttivo nel rispetto delle finalità del l’Ente.

MEMBRI FONDATORI: Sono i Membri Fondatori dell'Ente, hanno diritto di voto, vengono altresì definiti “membri speciali” per la loro figura permanente nell’Organo Direttivo.


Diritti e doveri dei Membri

Art. 6. Le domande di iscrizione saranno presentate all'Organo Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte dell'Organo Direttivo. L'appartenenza all’Ente implica per i Membri l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Membri, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
• frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Ente Associazione; 
• partecipare alle manifestazioni promosse dall’Ente Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 7. I Membri Ordinari hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera personale della validità di anni uno e le dotazioni tecniche previste, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Ente. Le attività offerte ai membri vengono stabilite dall'Organo Direttivo in base alle risorse disponibili.

Art. 8. I membri sono tenuti (se richiesto) al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Organo direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 9. I Membri sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

·      quando commettono reati gravi od illeciti di qualsiasi natura da rendere incompatibile il proprio rapporto con le Amministrazioni dello Stato.
• quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 

• quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Ente/Associazione. 
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'Organo direttivo a maggioranza dei suoi membri. I membri espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente statuto.


Organi dell’Ente

Art. 10. Gli organi dell’Ente sono:
• l’assemblea dei Soci/Membri; 
• il consiglio/organo direttivo.

Art. 11. L’assemblea dei soci composta da tutti i Membri Fondatori, Ordinari, Onorari e simpatizzanti può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Ente o attraverso pubblicazione sull’apposito spazio all’interno del sito web dell’Ente almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 12. L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente od in sua mancanza dal Vice Presidente, almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal vice presidente, il quale nomina a sua volta fra i membri un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio organo direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione e sull’apposito spazio all’interno del sito web dell’Ente durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 13. L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i membri un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 14. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri eletti nel Consiglio e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri consiglieri intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

Art. 15. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 16. Il consiglio organo direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci ordinari e resta in carica per sette anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 17. Il consiglio organo direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente, il vice presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 18. il consiglio organo direttivo:
• redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; 
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; 
• redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 
• stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale; 
• delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei membri; 
• determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; 
• svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19. Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’Ente, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Ente.
Il Presidente dell’Ente ha la rappresentanza sociale, dura in carica sette anni ed è rieleggibile; il Presidente viene nominato in seno al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha il potere di impegnare i fondi dell’Ente producendo dettagliato rendiconto trimestrale al Consiglio Organo Direttivo.
Il Presidente può conferire delega ad altro membro del Consiglio Organo Direttivo per singoli atti; la delega può essere revocata in qualsiasi momento.
Il Consiglio Organo Direttivo nomina un Vicepresidente dell’Ente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente  tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente o ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.


Patrimonio dell'Ente

Art. 20. Il fondo patrimoniale dell’Ente/Associazione è indivisibile ed è costituito:
• dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Ente/associazione; 
• dai contributi annuali e straordinari degli associati; 
• dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 
• da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’Ente/Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 21. Le somme versate per la tessera sociale e personale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.


Rendiconto economico-finanziario

Art. 22. Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 23. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’Ente durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni membro ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.


Scioglimento dell’Ente/Associazione

Art. 24. Lo scioglimento dell’Ente/Associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 25. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.


Disposizioni finali

Art. 26. La rappresentanza dell’Ente associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi in cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente o al Vicepresidente e, in caso di loro assenza o impedimento, anche temporaneo, al consigliere più anziano. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.